English
Italiano
Français
Deutsch

Prenotazioni dirette +39 349 562 1074 

                                    +39 348 873 9624

 

mail: terradipuglia@yahoo.it

 

 info and booking

  +39 3495621064

logo_immaginepugliaresortfb
logo_immaginepugliaresortfb

facebook
Italiano
English
Français
Deutsch
box_reservation_bg
box_reservation_bg

Classificazione Strutture Ricettive

Classificazione Strutture ricettive regioni Italiane

La classificazione delle strutture ricettive turistiche nella normativa delle regioni italiane
Mirto Anna  Pia Maria (*)
Salamone Norina (*)

 ISTAT - Servizio SCO

ESTRATTO

Le rilevazioni statistiche sul turismo rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito delle statistiche economiche. Ovviamente, la comparabilità delle informazioni sul fenomeno turistico a livello temporale e spaziale è fortemente influenzata  dall’evoluzione dei criteri di definizione e di classificazione che identificano le strutture ricettive del sistema turistico.
Con l’introduzione della legge quadro n. 217 del 1983 è stato demandato alle regioni il compito di definire  i criteri per la classificazione degli esercizi ricettivi, tenendo conto sia dei requisiti strutturali sia dei servizi  offerti.
In questo documento sono illustrati  i regolamenti regionali per la classificazione tipologica degli esercizi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri, attualmente vigenti e sono messi in evidenza  i diversi orientamenti seguiti dalle singole regioni nella classificazione di ciascuna struttura ricettiva.
Infine, dall’analisi delle diverse normative a carattere locale messe a confronto, scaturiscono specifici suggerimenti  per una revisione profonda delle definizioni e delle classificazioni delle strutture collettive  nell’ambito delle rilevazioni statistiche ufficiali sul turismo.


ABSTRACT

Tourism statistical surveys have an important role in the economic statistics. Data comparability at temporal and spatial level is influenced by the evolutions of system of definitions, classifications and legislations on tourism accommodations.
By the introduction of the law on tourism n. 217 of 1983, the regions were involved in the establishment of the criteria to define the classifications of the receptive accommodations according to the offered services.
In this paper the regional regulations on the hotels and other collective accommodations are presented and the heterogeneity in terms of characteristics are described by regions.
Finally, through the analysis of the local legislations, some proposals about new classifications of the receptive accommodations investigated in the occupancy and capacity of the collective accommodations are described.


INDICE

1. Introduzione 44
2. Le diverse normative regionali a confronto 44
Tabella 2.1 – Le classificazioni degli esercizi alberghieri nelle normative regionali 66
Tabella 2.2 – Le classificazioni degli esercizi complementari nelle normative regionali 77
3. Le tipologie di strutture ricettive 77
3.1 Il bed & breakfast 77
Tabella 3.1.1 – Caratteristiche dei bed & breakfast per regione 88
3.2 L’agriturismo 99
Tabella 3.2.1 – Caratteristiche degli alloggi agrituristici per regione 1010
3.3 Turismo rurale 1111
Tabella 3.3.1 – Caratteristiche del turismo rurale per regione 1212
3.4 Affittacamere 1313
Tabella 3.4.1 – Caratteristiche degli affittacamere per regione 1414
3.5 Case ed appartamenti per vacanza 1515
Tabella 3.5.1 – Caratteristiche delle case ed appartamenti per vacanza per regione 1515
3.6 Ostelli per la gioventù 1717
Tabella 3.6.1 – Caratteristiche degli ostelli per la gioventù per regione 1818
3.7 Case per ferie 1919
4. Il nuovo campo di osservazione delle statistiche sulle imprese turistiche 2020
Tabella 4.1 – Le categorie delle strutture ricettive in base alle classificazioni delle normative regionali, nazionali ed internazionali 2120
5. Considerazioni conclusive 2021
BIBLIOGRAFIA 2322
APPENDICE 2423
Tavola A.1 – Classificazione delle strutture ricettive - PIEMONTE 2423
Tavola A.2  – Classificazione delle strutture ricettive – VALLE D’AOSTA 2625
Tavola  A.3 – Classificazione delle strutture ricettive – LOMBARDIA 2928
Tavola A.4 – Classificazione delle strutture ricettive – TRENTO 3130
Tavola  A.5 – Classificazione delle strutture ricettive – BOLZANO 3433
Tavola  A.6 – Classificazione delle strutture ricettive – VENETO 3534
Tavola  A.7 – Classificazione delle strutture ricettive – FRIULI-VENEZIA GIULIA 3837
Tavola  A.8 – Classificazione delle strutture ricettive – LIGURIA 4039
Tavola  A.9 – Classificazione delle strutture ricettive – EMILIA ROMAGNA 4241
Tavola A.10 – Classificazione delle strutture ricettive – TOSCANA 4443
Tavola  A.11 – Classificazione delle strutture ricettive – UMBRIA 4645
Tavola  A.12 – Classificazione delle strutture ricettive – MARCHE 4847
Tavola  A.13 – Classificazione delle strutture ricettive – LAZIO 5049
Tavola A.14 – Classificazione delle strutture ricettive – ABRUZZO 5150
Tavola A.15 – Classificazione delle strutture ricettive – MOLISE 5352
Tavola  A.16 – Classificazione delle strutture ricettive – CAMPANIA 5453
Tavola  A.17 – Classificazione delle strutture ricettive – PUGLIA 5655
Tavola A.18 – Classificazione delle strutture ricettive – BASILICATA 5857
Tavola  A.19 – Classificazione delle strutture ricettive – CALABRIA 5958
Tavola  A.20 – Classificazione delle strutture ricettive – SICILIA 6160
Tavola  A.21 – Classificazione delle strutture ricettive – SARDEGNA 6261



1. Introduzione

Le rilevazioni statistiche sul turismo rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito delle statistiche economiche. La comparabilità delle informazioni sul turismo a livello territoriale e spaziale è influenzata senza dubbio dall’evoluzione del sistema di definizioni e classificazioni che identifica le strutture ricettive del sistema turistico.
Gli standard europei relativi alle statistiche del settore sono, come noto, regolamentati da specifiche norme e da nomenclature emanate dal Consiglio dell’Unione Europea, da Eurostat e dalla Commissione Europea. In particolare, si richiamano i seguenti atti normativi :
 Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 95/57/CE, articolo 2a;
 Decisione della Commissione Europea 1999/34/EC, Appendice 1;
 Metodologia Comunitaria delle Statistiche del Turismo, 1998;
 Nomenclatura delle Attività Economiche nella Commissione Europea - NACE Rev.1., Sezione H.55, note esplicative;
 Classificazione dei Prodotti e delle Attività Economiche - CPA.
Il riferimento normativo nazionale del settore è costituito stato, fino allo scorso anno, dalla cosiddetta “Legge Quadro sul Turismo” n,. 217 del 1983. Le regioni e le province autonome, nel corso degli anni hanno emanato le diverse legislazioniapposite normative per definire e classficareclassificare le tipologie di strutture ricettive esistenti a carattere locale.
Il testo di La legge 29 marzo 2001 della n. 135 in merito alla “proposta di riforma sulla legislazione nazionale del turismodella Legge quadro”,  ha di recente abrogato la preesistente legge quadro n. 217 del 1983 definendone i nuovi contenuti. Inoltre, tali contenuti sono stati specificati, con maggiore dettaglio, dal DPCM del 13 settembre 2002 sul “Recepimento dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”.
Il presente lavoro analizza le diverse normative a carattere locale attualmente vigenti  e formula alcune  proposte per una revisione profonda delle definizioni e classificazioni concernenti  le statistiche ufficiali sul turismo. In particolare, nel paragrafo 2  sono presentati i risultati della ricognizione sulla normativa  in vigore in ambito locale,, nel paragrafo 3 vengono posti a confronto i criteri seguiti dalle diverse regioni per la classificazione delle singole strutture ricettive, nel paragrafo 4 viene illustrata la possibilità e la necessità di un ampliamento del campo di osservazione e,; infine, alcune considerazioni conclusive mettono in rilievo le incongruenze e le disomogeneità tra le normative esistenti, avanzando raccomandazioni e indicando alcune  linee guida per una più soddisfacente classificazione tipologica delle strutture ricettive.

2. Le diverse normative regionali a confronto
Le strutture ricettive considerate dalle indagini statistiche ufficiali sull’offerta turistica si distinguono in due categorie : gli esercizi alberghieri e quelli complementari. Oltre agli alloggi collettivi esistono poi gli alloggi privati che comunque risulta più facile investigare dal lato della domanda (indagini sulle famiglie). La nomenclatura Istat, inoltre, distingue nel dettaglio alcune tipologie di alloggio turistico che a loro volta sono specificate e regolate dalle numerose legislazioni locali.
Così, le tipologie di strutture ricettive definite dall’Istat nei modelli di rilevazione delle indagini sull’offerta turistica sono le seguenti:
- Esercizi alberghieri: includono gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, le pensioni, i motel, le residenze d’epoca, gli alberghi meublé o garnì, le dimore storiche, i centri benessere (beauty farm), i centri congressi e conferenze e tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi.
- Esercizi complementari: includono i campeggi e villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, gli alloggi agro-turistici, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, gli “altri esercizi ricettivi” non altrove classificati.
In particolare gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale includono le strutture collettive (camere, case ed appartamenti per vacanze) gestite da un’amministrazione unica commerciale e date in affitto per uso turistico. Sulla base di normative regionali sono state individuate alcune forme di alloggio assimilabili a questa tipologia, quali: le attività ricettive in esercizi di ristorazione, i residence, gli affittacamere, le unità abitative ammobiliate per uso turistico.
Invece, gli altri esercizi ricettivi includono gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini, i bivacchi fissi, i rifugi-escursionistici o rifugi-albergo, i rifugi sociali d’alta montagna, le foresterie per turisti, i bed & breakfast,  le country-house, le residenze rurali.
- Alloggi privati in affitto: riguardano le forme di alloggio date in affitto da privati a privati o ad agenzie professionali, su base temporanea, come alloggio turistico. È caratterizzata da una gestione non imprenditoriale e non è disciplinata dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi (alberghieri e complementari).Comprende le seguenti categorie:
- camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede che il turista sta con la famiglia che abitualmente occupa l’abitazione;
- alloggi affittati a privati o ad agenzie professionali: appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali.
Nelle seguenti tabelle sono sintetizzate le principali caratteristiche degli esercizi alberghieri (cfr. Tab. 1) e complementari (cfr. Tab. 2) desunte dalle normative regionali italiane.
In particolare, per quanto riguarda gli esercizi alberghieri la maggior parte delle regioni presentano caratteristiche comuni in corrispondenza delle seguenti categorie di alloggio: albergo, motel, villaggio albergo e residenza turistico-alberghiera. A tal proposito è però da verificare nel dettaglio se le precedenti categorie presentano caratteristiche omogenee in termini di definizioni, servizi offerti, requisiti amministrativi (cfr. paragrafo successivo). Inoltre, alcune regioni del centro (Marche ed Umbria) e del Nord (Piemonte) si caratterizzano per la presenza di alcune tipologie di alloggio particolari (residenze d’epoca, alberghi con centro benessere, albergo meublé e garnì).
Gli esercizi complementari o extra-alberghieri, invece, con riferimento alla categoria “campeggi e villaggi turistici” hanno definite normative a carattere regionale per quasi tutte le regioni, fanno eccezione soltanto la Basilicata e il Veneto, per le quali si registra un’assenza di normativa specifica.
Inoltre, gli “alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale” assumono la configurazione di “affittacamere” e “case ed appartamenti per vacanze” nella maggior parte delle regioni, anche se le regioni Veneto, Puglia, Sardegna e Toscana hanno legiferato anche in materia di residence.
Le discipline che regolamentano gli alloggi agroturistici sono state emanate in quasi tutte le regioni tranne che in Campania, Veneto e Valle d’Aosta.
Gli ostelli per la gioventù sono stati regolamentati in tutte le regioni e mancano soltanto Basilicata e Molise.
Le case per ferie, invece, includono delle sottocategorie piuttosto differenti da regione a regione, quali le case religiose di ospitalità, i centri soggiorno studi, i centri di vacanza per ragazzi che a oro volta definiscono dei segmenti turistici ben precisi, come ad es il turismo religioso, culturale, sociale, sportivo.
I rifugi alpini, inoltre, si presentano sotto diverse denominazioni similari.
L’esercizio del bed & breakfast, infine, è stato disciplinato solamente negli ultimi anni anche se già 15 regioni su 20 hanno legiferato.
Nel seguente paragrafo vengono analizzate nel dettaglio le diverse tipologie di strutture ricettive ponendo l’accento sulle caratteristiche che li differenzia a livello regionale e/o provinciale.

Tabella 2.1 – Le classificazioni degli esercizi alberghieri nelle normative regionali




Tabella 2.2 – Le classificazioni degli esercizi complementari nelle normative regionali




3. Le tipologie di strutture ricettive
Nei paragrafi seguenti vengono confrontate, per alcune tipologie di alloggio complementare, le principali caratteristiche a livello regionale.

3.1 Il bed & breakfast
La formula bed & breakfast (camera e prima colazione), collaudatissima in Europa, negli ultimi anni è ‘sbarcata’ anche in Italia. La realtà è in costante trasformazione, come testimoniano le numerose ricerche sul tema. In Italia esiste da recente una legislazione nazionale in materia (Legge del 20 marzo 2001) ed esistono le normative regionali di emanazione recente.
Tabella 3.1.1 – Caratteristiche dei bed & breakfast per regione
REGIONI
(legge di riferimento) NUMERO MAX CAMERE  (POSTI LETTO) NUMERO MAX  GIORNI DI PERMANENZA OBBLIGHI SERVIZI MINIMI REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L. R. 28/04/2000 N. 78) 4          
(10) - Comunicazione prezzi, modello ISTAT presenze Biancheria 2 volte a settimana. Superficie minima per la camera singola 8 mq. Autorizzazione Comune
Basilicata
(L. R. 06/09/2001 n. 37) 4 - Pagamento tasse concessione, comunicazione prezzi, modello ISTAT presenze Bagno autonomo, biancheria 2 volte a settimana Domanda ad APT, autorizzazione Comune
Bolzano
(L. P. 11/5/1995 n. 12) 6 - Comunicazione prezzi Possibile somministrazione tutti I pasti a persone alloggiate Denuncia inizio attività al comune
Campania
(L. R. 10/05/01 n.5) 3
(6) 30 Comunicazione dati ISTAT ogni 4 mesi Biancheria 2 volte a settimana Autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune
Emilia Romagna
(L. R. 21/09/01 n. 29) 4
(10) 30 - Biancheria 1 volta a settimana Denuncia inizio attività al comune
Friuli Venezia Giulia
(L. R. 16/01/02 n. 2) 3
(6) A carattere saltuario Denuncia presenze ISTAT ad Apt - Denuncia inizio attività al comune e iscrizione nell’elenco degli operatori di bed & breakfast
Lazio
(L. R. 29/5/1997 n. 18) 3
(6) A carattere saltuario/
stagionale Denuncia presenze ISTAT ad Apt - Autocertificazione e denuncia inizio attività all’Apt

Liguria
(L. R. 28/1/2000 n.5) 3 240  Comunicazione prezzi, denuncia ISTAT presenze Biancheria 2 volte a settimana Comunicazione al comune
Lombardia
(L. R. 3/04/2001 n. 6) 3
(6) A carattere saltuario Comunicazione movimento clienti agli organi competenti per le rilevazioni statistiche Biancheria 3 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune
Marche
(L. R. 14/2/2000 n. 8) 3
(6) 30 Comunicazione prezzi, denuncia ISTAT presenze ad Apt Prima colazione con il 70% di prodotti tipici marchigiani Denuncia inizio attività al comune
Molise
(L. R. 12/07/2002 N. 13) 3
(6) 30 Comunicazione tariffaria e capacità ricettiva massima Biancheria 2 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune
Piemonte
(L. R. 13/3/2000 n. 20) 3
(6) Da 45 a 270  Comunicazione prezzi, denuncia ISTAT presenze Biancheria 2 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune
Puglia
(L. R. 24/07/01 n. 17) 6
(10) A carattere saltuario/ stagionale Comunicazione prezzi, periodo di apertura, denuncia ISTAT presenze Cambio biancheria a richiesta Denuncia inizio attività al comune
Sardegna
(L. R. 12/8/1998 n. 27) 3
(6) A carattere saltuario/ stagionale - - Denuncia inizio attività al comune
Sicilia
(L. R. 23/12/00 n. 32) 3
(non previsto) - - - Denuncia inizio attività al comune
Trento
(L. P. 15/05/02 n. 7) 3
(non previsto) - Denuncia ISTAT presenze - Denuncia inizio attività al comune e iscrizione in apposito elenco
Umbria
(L. R. 15/01/01 n. 2) 3
(8) 30 Comunicazione prezzi, periodo di apertura, denuncia ISTAT presenze - Denuncia inizio attività al comune
Valle d’Aosta
(L. R. 04/08/00 n. 23) 3
(6) A carattere saltuario/ stagionale - Biancheria 2 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune
Veneto
(L. R. 4/11/2002 n. 33) 3
(non previsto) - Comunicazione prezzi, denuncia ISTAT presenze Biancheria 2 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.
Il bed & breakfast è strettamente legato da tutte le leggi alla gestione di tipo familiare, senza intervento di dipendenti. Con questa condizione, non è sempre necessario che le camere siano offerte nello stesso appartamento in cui vive la famiglia gestore.
Nell’ambito degli studi su tali tipologie di alloggio sorge il problema (già posto anche in sede Eurostat) di individuare le linee di demarcazione che esistono tra la fornitura di servizi ‘imprenditoriali’ e la locazione turistica tradizionale di appartamenti. Occorre ricordare pertanto, che esistono altre due tipologie di alloggio (affittacamere e case per vacanze) che prevedono, per leggi regionali, l’attività di impresa.
Le leggi regionali che regolamentano l’attività di bed & breakfast presentano alcune differenze sul numero massimo di camere destinate all’attività, sul numero di letti messi a disposizione e sul numero massimo di giorni di permanenza dei clienti.
a) Il numero massimo di stanze destinate all’attività di solito è 3 stanze, ad eccezione delle regioni Abruzzo, Basilicata ed Emilia Romagna che prevedono 4 stanze e della regione Puglia dove si possono adibire all’attività fino ad un massimo di 6 camere.
b) Il numero massimo di posti letto varia da 6 a 10, ma in alcune regioni non è previsto tale limite.
c) Il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti di solito è 30 giorni, in Liguria il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti è 240, invece in Piemonte varia da 45 a 270 giorni. In cinque regioni (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta) è richiesta solo la stagionalità o la saltuarietà dell’attività, in altri casi (Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Lombardia, Sicilia, Veneto, Trento) non è specificato tale requisito.
Le regioni che non hanno ancora regolamentato l’attività di bed & breakfast sono due: Calabria, Toscana.
In Italia i bed & breakfast rilevati dall’ISTAT nel 2001 sono 2.457. Occorre precisare che il dato è parziale in quanto proprio dal 2001 i bed & breakfast sono stati rilevati separatamente dagli altri esercizi complementari e non tutte le province sono state in grado di comunicare tale dato.


3.2 L’agriturismo
Per agriturismo si intende “ogni attività di ricezione ed ospitalità esercitata da imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità, rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali” .
Tale fenomeno, in espansione rispetto agli ultimi anni, merita una quantificazione statistica ad hoc. L’offerta agrituristica si presenta alquanto diversificata a livello territoriale. Inoltre, si devono distinguere gli alloggi agrituristici ‘autorizzati’ da quelli rilevati, pertanto, statisticamente dalla rilevazione del movimento clienti e quelli ‘non autorizzati’ che, comunque, compaiono nelle guide delle associazioni agrituristiche.
In questa sede non si vuole effettuare uno studio approfondito del fenomeno, per il quale si rimanda a fonti più appropriate, ma si vuole semplicemente inquadrare il problema e fare una ricognizione della legislazione esistente a carattere territoriale.
Le norme nazionali che disciplinano l’agriturismo sono attualmente contenute nella legge n. 730 del 5 dicembre 1985 e nella legge n. 413 del 30 dicembre  1991. Ogni altra attività di ospitalità, ristorazione e servizi, svolta in campagna ma svincolata dall’azienda viene considerata ‘turismo rurale’.                            
Le regioni sono tenute, nel rispetto della legge quadro, ad emanare apposite leggi per regolamentare l’esercizio di agriturismo.




Tabella 3.2.1 – Caratteristiche degli alloggi agrituristici per regione
REGIONI
(legge di riferimento) NUMERO POSTI LETTO/CAMERE NUMERO MAX GIORNI DI PERMANENZA OBBLIGHI REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L.R. 31 maggio 1994 n.32) Massimo 30 posti letto
(10 stanze) - Iscrizione all’albo regionale degli imprenditori agrituristici Autorizzazione comunale
Basilicata
(L. R. R. 27 aprile 1996 n.24) 8
18 9 mesi Iscrizione all’albo regionale degli imprenditori agrituristici Autorizzazione comunale
Bolzano
(L.P. dic. 1988 n.57) - 180 giorni Iscrizione all’albo provinciale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Calabria
(L.R. 7 settembre 1988 n.22) - - Iscrizione all’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche Autorizzazione comunale
Campania
(L.R. 28 agosto 1984 n.41) ‘interventi per favorire l’agriturismo in Campania’ (non definisce l’agriturismo) - - -
Emilia Romagna
(L.R. 28 giugno 1994 n.26) - 9 mesi Iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Friuli Venezia Giulia
(L.R. 16 gennaio 2001 n.2) - - Iscrizione all’albo provinciale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Lazio
(L. R. 10 novembre 1997 n.36) Massimo 30 posti letto
(10 stanze) Ospitalità stagionale Iscrizione all’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche Autorizzazione comunale
Liguria
(L.R. 6 agosto 1996 n.33) - - Iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati ed autorizzati all’esercizio dell’agriturismo Autorizzazione comunale
Lombardia
(L.R. 31 gennaio 1992 n.3) Massimo 30 posti letto
(18 camere) - Iscrizione all’albo provinciale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Marche
(L. R. 3 aprile 2002 n.3) - Ospitalità stagionale - Autorizzazione comunale
Molise
(L.R. 16 giugno 2001 n.13) Massimo 24 posti letto
(12 camere) Ospitalità stagionale Iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Piemonte
(L.R. 23 marzo 1995 n.38) Massimo 12 posti letto
(6 camere; 2 appartamenti) - Iscrizione in apposito elenco Autorizzazione comunale
Puglia
(L.R. 2 agosto 1993 n.12) - - Iscrizione all’albo regionale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Sardegna
(L.R. 23 giugno 1998 n.18) - - Iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Sicilia
(L.R. 6 aprile 1996 n.27)
- - - Denuncia dei requisiti dell’attività all’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico
Toscana
(L.R. 17 ottobre 1994 n.76) Massimo 30 posti letto
(non specificato) - - Autorizzazione comunale
Trento
(L. P. 10 marzo 1986 n. 9, L.P. 7 aprile 1992 n.14) - - - Autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale
Umbria
(L.R. 14 agosto 1997 n.28) Massimo 30 posti letto
(non specificato) - Iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Valle D’Aosta
(L.R. 24 luglio 1995 n.27) Massimo 10 posti letto
(non specificato) - - Autorizzazione comunale
Veneto
(L.R. 18 aprile 1997 n. 9) Massimo 30 posti letto
(non specificato) - Iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.

In Italia gli alloggi agrituristici rilevati dall’ISTAT nel 2001 sono 7.744.
Le leggi regionali che regolamentano gli agriturismi presentano alcune differenze sul numero massimo di camere destinate all’attività, sul numero di posti letto messi a disposizione e sul numero massimo di giorni di permanenza dei clienti.
a) Il numero massimo di stanze destinate all’attività agrituristica, nelle regioni dove è previsto, varia da un minimo di 6 per il Piemonte fino a 18 camere per la Lombardia. 
b) Il numero massimo di posti letto varia da 10 per la Valle d’Aosta fino ad arrivare a 30 giorni per l’Abruzzo, il Lazio, la Lombardia, la Toscana, l’Umbria, il Veneto. In alcune regioni non è previsto tale limite. Inoltre solo la Basilicata stabilisce anche un numero minimo di posti letto per l’avvio dell’attività (8 posti letto).
c) Il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti è 180 giorni a Bolzano, in Basilicata ed in Emilia Romagna il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti è 270 giorni. Nelle Marche ed in Molise è richiesta solo l’ospitalità stagionale, in tutte le altre regioni non è specificato tale requisito.
In Italia l’agriturismo è disciplinato in tutte le regioni ad eccezione della Campania. Nella regione Campania, infatti, la Legge Regionale del 28 agosto 1984 n. 41, riguarda gli ‘interventi per favorire l’agriturismo in Campania’, ma non definisce cosa si intende esattamente per agriturismo.

3.3 Turismo rurale
Il turismo rurale è un’attività turistica esercitata in ambiente rurale da soggetti economici diversi dall’imprenditore agricolo (caratteristica principale e necessaria dell’agriturismo) . Il turismo rurale è finalizzato all'organizzazione del tempo libero e alla prestazione di servizi che garantiscano la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.
L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:
- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti o in punti di ristoro da realizzarsi nelle aree extraurbane agricole;
- ristorazione con piatti tipici della gastronomia regionale, preparati soprattutto con l'impiego di prodotti locali;
- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.
Possono svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:
- gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gestori di servizi, che organizzano attività sportive all'aria aperta e il tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le attività di turismo rurale prevedono diverse tipologie di esercizi:
- esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale n. 22 del 14 maggio 1984 e successive modifiche e integrazioni;
- esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e successive modifiche e integrazioni;
- esercizi per la gestione di servizi di organizzazione e supporto alle attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.
I fabbricati rurali già esistenti potranno essere destinati al turismo rurale: laddove fosse necessario, potranno essere adattati al nuovo uso attraverso interventi di restauro, adeguamento o ristrutturazione edilizia. Queste opere di sistemazione dovranno essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche degli edifici, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, sulla base delle indicazioni esecutive del Piano urbanistico comunale. La realizzazione dei punti di ristoro deve avvenire in armonia con il contesto paesistico-territoriale e nel rispetto delle tipologie edificatorie rurali tipiche del luogo.
Attualmente non c’è una legge nazionale che regolamenta il turismo rurale, e non tutte le regioni disciplinano questa tipologia di attività extra-alberghiera. Le leggi regionali esistenti sul turismo rurale riguardano principalmente gli interventi per favorire tale forma di turismo ambientale ed  incentivare il recupero del patrimonio edilizio sito nelle campagne o in ambienti rurali, ma sono poche le regioni (Marche, Sardegna, Sicilia) che definiscono il turismo rurale come offerta turistica che comprende anche l’ospitalità dei clienti. Inoltre solo la regione Marche classifica le country-house come esercizi di turismo rurale.

Tabella 3.3.1 – Caratteristiche del turismo rurale per regione
REGIONI
(legge di riferimento) TIPOLOGIA REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L.R. 28 aprile 1995 n. 75) Residenze di campagna (country-house) Autorizzazione comunale e iscrizione al Rec
Basilicata
(L. R. R. 30 luglio 1996 n.34) Non definisce il Turismo rurale -
Bolzano Nessuna legge  -
Calabria
(L.R. 7 marzo 1995 n. 4) Residenze di campagna Autorizzazione comunale e iscrizione al Rec
Campania
(L.R. 24 novembre 2001 n. 17) Residenze rurali (country house) Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese turistiche
Emilia Romagna
(L.R. 28 giugno 1994 n. 26) Turismo rurale Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale
Friuli Venezia Giulia  Nessuna legge  -
Lazio
(L. R. 10 novembre 1997 n.36) Turismo rurale (generico) -
Liguria
(L.R. 17 giugno 1998 n. 22) Turismo rurale (generico) -
Lombardia
(L.R. 7 febbraio 2000 n. 7) Turismo rurale (solo definizione) -
Marche
(L. R. 12 agosto 1994 n. 31;
L. R. 3 aprile 2002 n.3) Residenze di campagna (country-house);
Turismo rurale Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Molise
(L.R. 3 maggio 1995 n.19) Turismo rurale (Dimora rurale) Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale
Piemonte
(L.R. 28 febbraio 2000 n. 16) Turismo rurale (generico) -
Puglia
(L.R. 11 febbraio 1999 n. 11;
22 luglio 1998 n. 20) Residenze di campagna (country-house);
Turismo rurale Autorizzazione comunale e iscrizione al Rec
Sardegna
(L.R. 12 agosto 1998 n. 27) Alloggi turistico-rurali Iscrizione nei registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sicilia
(L.R. 10 dicembre 2001 n. 21) Turismo rurale (solo definizione) -
Toscana
(L.R. 12 novembre 1993 n. 81) Turismo rurale (interventi per favorire il turismo) -
Trento
(L. P. 25 maggio 2002 n. 7) Esercizi rurali Autorizzazione comunale e iscrizione in apposito elenco
Umbria
(L.R. 14 marzo 1994 n. 8) Residenze di campagna (country-house) Autorizzazione comunale e iscrizione al rec
Valle d’Aosta Nessuna legge -
Veneto
(L. R. 4/11/2002 n. 33) Residenze rurali (country-house) -
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.

Soltanto la regione Abruzzo stabilisce un numero minimo di posti letto per l’avvio dell’attività che è pari a 20, le altre regioni non stabiliscono tale limite.
Per quanto riguarda il numero massimo di camere da destinare all’attività, il Molise stabilisce massimo 15 camere, il Veneto solo 6, le altre regioni non prevedono tale limite.

3.4 Affittacamere
La legislazione nazionale disciplina l’attività di affittacamere con la seguente definizione ‘strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari’. Solo nella provincia di Trento c’è un’eccezione riguardante il numero massimo di camere che è 25 e non 6 camere.
Successivamente è stato demandato alle regioni il compito di individuare i requisiti minimi necessari all’esercizio di attività di affittacamere. In alcune regioni, chi desidera svolgere l’attività di affittacamere legalmente, deve iscriversi al registro delle imprese.
Per esercitare l’attività di affittacamere è necessaria l’autorizzazione, rilasciata dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. L'autorizzazione, normalmente, deve inoltre indicare:
a) generalità del titolare;
b) ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per vano;
c) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
d) servizi complementari offerti;
e) periodi di esercizio dell'attività.
I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di:
 almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni otto persone;
 arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto sedia e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera;
 accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di uso comune.
L'attività  di affittacamere può  essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria.  In tal caso l'esercizio può  assumere la denominazione di  ‘locanda’.
Nella provincia di Bolzano la Legge Provinciale 11 maggio 1995 n. 12 (‘Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie’) regolamenta l’affitto di camere, che è diverso dall’attività di affittacamere. È soggetto alle disposizioni della suddetta legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale. Chi esercita l'attività individuale può  somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Non può destinare a svolgere detta attività persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è  tenuto ad iscriversi nel registro di cui all'articolo 21 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, né negli elenchi nominativi degli esercenti attività  commerciali.
Nella regione Puglia, ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.
Nella regione Toscana coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati, oltre che dall'iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attività  ricettiva istituito dall'articolo 5 della legge 217/1983, dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75 (Esercizio non professionale dell'attività  di affittacamere).
Nella regione Umbria gli esercizi di affittacamere possono essere gestite sia da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più  di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile; sia da coloro i quali affittano abitualmente non più  di due appartamenti mobiliati per una capacità  ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto.


Tabella 3.4.1 – Caratteristiche degli affittacamere per regione
REGIONI
(legge di riferimento) NUMERO MAX DI CAMERE  (POSTI LETTO) NUMERO MIN DI GIORNI DI PERMANENZA (NUMERO MAX DI APPARTAMENTI) OBBLIGHI SERVIZI MINIMI REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L. R. 28/04/1995 N. 75) 6          
(non specificato) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi e numero massimo di posti letto Biancheria 1 volte a settimana Autorizzazione comunale
Bolzano
(L. P. 11/5/1995 n. 12) 6
(non specificato) Non specificato
(4) Comunicazione prezzi Biancheria 1 volte a settimana Denuncia inizio attività

Calabria
(L. R. 7/3/1995 N. 4) 6
(12) 7
(2) Comunicazione prezzi e numero massimo di posti letto - Autorizzazione comunale
Campania
(L. R. 24/11/2001 n. 17) 6
(12) Non specificato
(2) - Biancheria 2 volte a settimana Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese turistiche
Emilia Romagna
(L. R. 25/08/1988 n. 34) 6
(non specificato) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Friuli Venezia Giulia
(L. R. 18/01/2002 n. 2) 6
(12) Non specificato
(2) - Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese
Lazio
(L. R. 29/5/1997 n. 18) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi e numero di posti letto - Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche
Liguria
(L. R. 25/5/1992 n. 13) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi e periodo di apertura Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Lombardia
(L. R. 11/9/1989 n. 45) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi e numero di posti letto Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Marche
(L. R. 18/8/1994 n. 31) 6
(12) Non specificato
(2) - Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Piemonte
(L. R. 15/5/1985 n. 31) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi massimi e numero di posti letto Biancheria 1 volta a settimana Dichiarazione inizio attività al comune e iscrizione nell’apposito elenco
Puglia
(L. R. 11/02/1999 n. 11) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione periodo di apertura e numero di posti letto Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Sardegna
(L. R. 12/8/1998 n. 27) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione periodo di apertura e numero di posti letto Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Sicilia
(L. R. 6/04/1996 n. 27) 6
(12) Non specificato
(2) - - Denuncia dei requisiti dell’attività all’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico
Toscana
(L. R. 23/03/2000 n. 42) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione periodo di apertura e numero di posti letto Biancheria 1 volta a settimana Denuncia inizio attività al comune (e iscrizione nella sezione speciale del Rec se l’attività è in forma d’impresa)
Trento
(L. P. 15/05/02 n. 7) 25
(non specificato) Non specificato
(Non specificato)
- - Denuncia inizio attività al comune e iscrizione in apposito elenco
Umbria
(L. R. 14/03/1994 n. 8) 6
(12) 7
(2) Comunicazione tariffe praticate e numero di posti letto biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Valle d’Aosta
(L. R. 29/05/1996 n. 11) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione periodo di apertura e numero di posti letto biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Veneto
(L. R. 4/11/2002 n. 33) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione prezzo e numero di posti letto biancheria 2 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune e iscrizione alla sezione speciale del Rec
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.


3.5 Case ed appartamenti per vacanza
Vengono definiti case ed appartamenti per le vacanze le unità abitative con le seguenti caratteristiche:
- devono essere ubicate tutte nello stesso comune e chi le gestisce deve possedere legittimamente la loro disponibilità, anche temporanea.;
- devono essere almeno tre;
- devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi.
Nelle case e appartamenti per le vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi invernali;
- manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici;
- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;
- accoglienza e recapito del cliente.
Nelle case e appartamenti per le vacanze possono essere forniti ulteriori servizi e prestazioni, tra i quali:
- pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;
- fornitura e cambio di biancheria;
- utilizzo di attrezzature di svago e sport.

Tabella 3.5.1 – Caratteristiche delle case ed appartamenti per vacanza per regione
REGIONI
(legge di riferimento) NUMERO MIN DI APPARTAMENTI (per la gestione imprenditoriale)  NUMERO DI GIORNI DI PERMANENZA  REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L. R. 28/04/1995 N. 75) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Bolzano
(L. P. 14/12/1988 n. 58) 5 Non specificato
3 mesi Denuncia attività al sindaco
Calabria
(L. R. 7/3/1995 N. 4) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione al Rec
Campania
(L. R. 24/11/2001 n. 17) - 3
90 Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese turistiche
Emilia Romagna
(L. R. 25/08/1988 n. 34) 5 Non specificato
3 mesi Autorizzazione comunale
Friuli Venezia Giulia
(L. R. 18/01/2002 n. 2) 5 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese
Lazio
(L. R. 5/8/1998 n. 33) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Liguria
(L. R. 25/5/1992 n. 13) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Lombardia
(L. R. 28/4/1997 n. 12) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale
Marche
(L. R. 18/8/1994 n. 31) -  Non specificato
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Piemonte
(L. R. 15/5/1985 n. 31) -  Non specificato
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Puglia
(L. R. 11/02/1999 n. 11) -  Non specificato
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Sardegna
(L. R. 12/8/1998 n. 27) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale
Sicilia
(L. R. 6/04/1996 n. 27) -  Non specificato
3 mesi Denuncia dei requisiti dell’attività all’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico
Toscana
(L. R. 23/03/2000 n. 42) -  Non specificato
3 mesi Denuncia inizio attività al comune (e iscrizione nella sezione speciale del Rec se l’attività è in forma d’impresa)
Trento
(L. P. 15/05/02 n. 7) 4
- Denuncia inizio attività al comune e iscrizione in apposito elenco
Umbria
(L. R. 14/03/1994 n. 8) 3
7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione al Rec
Valle d’Aosta
(L. R. 29/05/1996 n. 11) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale
Veneto
(L. R. 4/11/2002 n. 33) -
7 giorni
3 mesi Denuncia inizio attività al comune e iscrizione alla sezione speciale del Rec
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.

Le leggi regionali che regolamentano le case ed appartamenti per vacanze presentano alcune differenze sul numero minimo di appartamenti che stabilisce se la gestione è in forma imprenditoriale o in forma non imprenditoriale. Per gestione in forma imprenditoriale si intende la gestione ‘non occasionale ed organizzata’ di più case o appartamenti per vacanze. Questa è l’unica distinzione tra i due tipi di gestione, in quanto i servizi offerti possono coincidere in entrambi i casi.
Per avere una gestione imprenditoriale nelle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta occorrono minimo tre case o appartamenti per vacanze; a Trento occorrono, invece, quattro o più case o appartamenti per vacanze; infine a Bolzano, in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia occorrono minimo cinque o più case o appartamenti per vacanze. In tutte le altre regioni non è specificato il numero minimo di appartamenti per definire la gestione imprenditoriale dell’attività.
Non ci sono, invece, differenze per il numero minimo e massimo di giorni di permanenza dei clienti che è stabilito, rispettivamente, da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 90 giorni. In alcune regioni (Bolzano, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trento, Veneto) non sono specificati i giorni minimi di permanenza.
Le regioni che non hanno ancora regolamentato la gestione delle case ed appartamenti per vacanze sono due: Basilicata e Molise.
In tutte le regioni, ad eccezione delle regioni Lazio e Lombardia, gli affittacamere e le case ed appartamenti per vacanza sono disciplinati dalla stessa legge.
Nella regione Lazio vi è un’apposita legge regionale che disciplina esclusivamente le case ed appartamenti per vacanze (L. R. del 5 agosto 1998 n. 33).
In Abruzzo (L. R. del 28 aprile 1995 n. 75, art. 32 ‘Appartamenti mobilitati per uso turistico’) non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case ed appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case ed appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo disponibilità, senza la fornitura di servizi complementari. Coloro che intendano dare alloggio a forestieri per un periodo superiore a dieci giorni sono tenuti a darne comunicazione a norma del titolo 4 della LR n. 11/1993, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. Tale comunicazione deve essere inviata entro due giorni dall'inizio della locazione.

3.6 Ostelli per la gioventù
Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani. Tali aziende, senza scopo di lucro, sono proprietà di enti pubblici e non, operanti nel campo del turismo sociale e giovanile. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità (religiose, culturali, sportive, ecc.) che ci si è proposti di raggiungere durante il soggiorno.
L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno, per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura;
h) le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall'utenza giovanile.
L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso.
Le camere da letto ed i locali igienici devono essere predisposti separatamente per uomini e donne.
Gli ostelli per la gioventù, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono rispettare altri requisiti riguardanti la superficie minima delle stanze e garantire un numero di servizi igienici fissati in base ai posti letto messi a disposizione. Nel dettaglio si devono rispettare le seguenti condizioni che possono variare da regione a regione:
- superficie minima delle camere di 8 mq per un letto e di 12 mq per due letti per la Campania, Liguria, Piemonte, Toscana Valle d’Aosta; di 9 mq per la Sardegna e di 5 mq in Emilia Romagna; in tutte le altre regioni la superficie minima delle camere non è specificata;
- almeno un wc, una doccia e un lavabo per un determinato numero di posti letto che varia da sei a dieci a seconda delle regioni; per la regione Piemonte è obbligatorio una doccia e un bagno addirittura ogni dodici posti letto;
- arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonché da un tavolino e un cestino rifiuti per camera;
- locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;
- idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le norme vigenti;
- cassetta di pronto soccorso;
- servizio di telefono ad uso comune.










Tabella 3.6.1 – Caratteristiche degli ostelli per la gioventù per regione
REGIONI
(legge di riferimento) SUPERFICIE MIN PER CAMERA
(NUMERO MAX DI POSTI LETTO) NUMERO MAX DI GIORNI DI PERMANENZA  ETA’ MAX DEGLI OSPITI  SERVIZI MINIMI
(per posti letto) REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L. R. 28/04/1995 N. 75) - - 30 - Autorizzazione comunale
Bolzano (L. P. 11/5/1995 n. 12) - - 27 - Autorizzazione comunale
Basilicata Nessuna legge   
Calabria
(L. R. 7/3/1995 N. 4) Nessuna legge 3 - 1 wc (per 6 p.l.)
1 doccia (per 6 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.) Autorizzazione comunale
Campania
(L. R. 24/11/2001 n. 17) 8 mq  7 - 1 wc (per 6 p.l.)
1 doccia (per 6 p.l.)
1 lavabo (per 4 p.l.) Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese turistiche
Emilia Romagna
(L. R. 25/08/1988 n. 34) 5 mq - - 1 wc (per 6 p.l.)
1 doccia (per 10 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.) Autorizzazione comunale
Friuli Venezia Giulia
(L. R. 18/01/2002 n. 2) - - - 1 wc (per 10 p.l.)
1 doccia (per 10 p.l.)
1 lavabo (per 10 p.l.)
1 bagno (per 10 p.l.) Autorizzazione comunale
Lazio
(L. R. 29/5/1997 n. 18) Superficie non specificata
(6 posti letto) - - 1 wc (per 8 p.l.)
1 doccia (per 8 p.l.)
1 lavabo (per 8 p.l.)
1 bagno (per 8 p.l.) Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche
Liguria
(L. R. 25/5/1992 n. 13) Superficie non specificata
(6 posti letto) - - 1 wc (per 10 p.l.)
1 doccia (per 10 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.) Autorizzazione comunale
Lombardia
(L. R. 11/9/1989 n. 45) - - - - Autorizzazione comunale
Marche
(L. R. 18/8/1994 n. 31) - - - - Autorizzazione comunale
Molise Nessuna legge   
Piemonte
(L. R. 15/5/1985 n. 31) 8 mq per 1 letto
12 mq per 2 letti - - 1 wc (per 10 p.l.)
1 doccia (per 12 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.)
1 bagno (per 12 p.l.) Autorizzazione comunale

Puglia
(L. R. 11/02/1999 n. 11) - 7 25 - Autorizzazione comunale
Sardegna
(L. R. 12/8/1998 n. 27) 9 mq - - 1 wc (per 10 p.l.)
1 doccia (per 10 p.l.) Autorizzazione comunale
Sicilia
(L. R. 6/04/1996 n. 27) - - - - Denuncia dei requisiti dell’attività all’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico
Toscana
(L. R. 23/03/2000 n. 42) 8 mq per 1 letto
12 mq per 2 letti - - 1 wc (per 10 p.l.)
Autorizzazione comunale
Trento
(L. P. 15/05/02 n. 7) - - - - Denuncia inizio attività al comune e iscrizione in apposito elenco
Umbria
(L. R. 15/01/2001 n. 2) - - 30 1 wc (per 6 p.l.)
1 doccia (per 6 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.) Autorizzazione comunale
Valle d’Aosta
(L. R. 29/05/1996 n. 11) 8 mq per 1 letto
12 mq per 2 letti - - - Autorizzazione comunale
Veneto
(L. R. 4/11/2002 n. 33) - - - 1 wc (per 8 p.l.)
1 doccia (per 8 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.) Denuncia inizio attività al comune
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.

I requisiti per l’avvio dell’attività non sono uguali in tutte le regioni, quasi sempre basta un’autorizzazione comunale per aprire un ostello della gioventù, ma in Campania, nel Lazio ed a Trento è necessario l’iscrizione nel registro delle imprese turistiche. Ci sono anche due casi particolari in Abruzzo e nelle Marche dove occorre solo l’autorizzazione comunale, ma è richiesto anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del Rec per i privati e per gli altri soggetti per i quali l’iscrizione è obbligatoria per l’Abruzzo, invece nelle Marche i titolari degli ostelli per la gioventù che intendano ospitare gruppi autogestiti (diversi dai gruppi ospitati per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive) devono provvedere all’iscrizione alla sezione speciale del Rec. Nel primo caso l’iscrizione al registro è obbligatorio per determinati soggetti che vogliono intraprendere l’attività, nel secondo caso l’iscrizione diventa obbligatoria se si ospitano particolari clienti.

3.7 Case per ferie
Le Case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno, gestite da: enti pubblici, associazioni operanti senza scopo di lucro (per esempio sociali, culturali, assistenziali), nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità (religiose, culturali, sportive, ecc.) che ci si è proposti di raggiungere durante il soggiorno. Le stesse caratteristiche delle Case per ferie appartengono anche ad altre strutture ricettive: pensionati universitari, case del giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.
L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura.
L'autorizzazione può comprendere la somministrazione dei cibi e delle bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso.
Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche rispettare alcune norme sulla planimetria delle camere e sul numero di servizi igienici messi a disposizione dei clienti:
- la superficie minima delle camere varia da 8 a 9 mq per quelle ad un letto e da 10 mq (nella regione Puglia) fino a 14 mq per quelle a due letti, con un incremento di superficie fino ad un massimo di 4 mq per ogni letto in più;
- le case per ferie devono avere almeno un wc e un lavabo ogni sei posti letto, un bagno o doccia e un bidè ogni dieci posti letto non serviti da dotazioni private. In Puglia le case per ferie devono avere almeno un wc e una doccia ogni sei posti letto, e un lavabo ogni tre posti letto; in Piemonte le stesse devono avere almeno un wc ogni dieci posti letto, un bagno e una doccia ogni dodici posti letto e un lavabo ogni sei posti letto;
- l’arredamento minimo delle camere da letto è costituito da: letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
- deve esserci almeno un locale per uso comune.
Le uniche regioni che non hanno ancora disciplinato le case per ferie sono Basilicata, Marche e Molise. In tutte le altre regioni, le case per ferie sono disciplinate dalla stessa legge che regolamenta gli affittacamere.
4. Il nuovo campo di osservazione delle statistiche sulle imprese turistiche
Il campo di osservazione del settore turistico in realtà è molto più ampio rispetto a quello analizzato dalle statistiche ISTAT sull’offerta turistica. Infatti, anche la nuova legge di riforma nazionale definisce in maniera più ampia l’impresa turistica come: “quella che esercita attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”.
In particolare, le diverse tipologie di imprese turistiche, considerate in una accezione estesa sono state ridefinite chiaramente dall’ultimo DPCM – “Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico . Così, in base all’art. 1, le tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali vengono individuate dalle regioni e province autonome, in accordo ai seguenti criteri classificatori generali:
 (a) Attività ricettive ed attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici ed attività complementari: alberghi, residenze turistico-alberghiere, residence, case ed appartamenti per vacanze (anche se gestiti sotto la formula della multiproprietà), campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali;
 (b) Attività prevalentemente indirizzate ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali o altre manifestazioni;
 (c)© Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l’olioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da di
Associazione PugliaResort&Management Noci (Ba) -70015- Via D.Mele 7
C.F: 91089230725 E-mail: terradipuglia@yahoo.it Tel: +39 3488739624